Recenti vicende hanno portato alla ribalta la questione del ruolo e delle responsabilità degli intermediari della rete. Con un provvedimento che molto fa discutere, il Tribunale di Napoli ha rigettato parzialmente il ricorso presentato da Facebook per il caso di Tiziana Cantone con il quale, il gigante dei social network si opponeva all’ordine di rimuovere i video che hanno spinto al suicidio la protagonista della vicenda.
Facebook sosteneva che un eventuale obbligo di rimozione dei contenuti sarebbe scattato solo in presenza di un ordine proveniente dall’autorità giudiziaria e che, in forza del regime di esenzioni previsto dal Decreto 70/2003, le responsabilità in nessun modo potrebbero ricadere sulla piattaforma stessa.
A prescindere dalla vicenda e dalla piattaforma coinvolta, si tratta della solita storia per cui i giganti della rete in quanto hosting provider, si dichiarano esenti da qualsiasi obbligo di sorveglianza e intervento .
Per avere una visione completa, però, risulta utile ricordare che un puro hosting provider dovrebbe svolgere un ruolo totalmente passivo e non indicizzare, profilare, suggerire contenuti, preparare dettagliati piani pubblicitari come accade nel caso di tutte le maggiori piattaforme esistenti: “Non siamo una media company perché non produciamo contenuti”, appare quindi una posizione ormai sempre più debole che non tiene conto dei profondi cambiamenti verificatisi nei modelli di distribuzione dei contenuti e delle news.
La possibilità di adattarsi reciprocamente ad una visione che sia vantaggiosa per tutti gli intermediari coinvolti , pare sempre lontano dall’idea di innovazione delle grandi piattaforme.
La decisione del tribunale di Napoli, invece, apre scenari inediti per coloro che si aspettano maggiore tutela in rete. Di particolare rilievo risulta essere la posizione assunta dal Tribunale sull’eventuale obbligo di controllo preventivo in capo alle piattaforme. Se è vero, come sostenuto da Facebook e da quanto si legge nei resoconti apparsi sui quotidiani e in rete, che il Giudice ha ribadito la non sussistenza di un obbligo generalizzato di verifica a priori, è altrettanto vero che lo stesso Giudice ha imposto al portale di prevenire l’ulteriore caricamento degli stessi contenuti. Decisione che appare in linea con quanto sostenuto dal Tribunale di Torino nel contenzioso DeltaTV- Youtube , quando ha imposto a Google di non consentire il caricamento da parte di terzi di un’opera (a prescindere dal link) già segnalata in precedenza.
Stanno forse maturando i tempi per una riconsiderazione del ruolo di un hosting provider e per la sperimentazione di efficaci sistemi di notice & stay down ?
Attualmente la maggior parte delle richieste di rimozione che vengono segnalate, riguardano sempre gli stessi contenuti: il regime di notice & take down infatti, richiede un continuo intervento su contenuti identici che appaiono sulle stesse piattaforme di caricamento richiedendo quindi un effort molto importante a fronte di risultati soddisfacenti, ma non certo ottimali.
Con un regime di n otice & stay down , invece, sarebbe possibile evitare l’invio di alti volumi di diffide e migliorare i risultati.
Si stima che se questo regime fosse sempre stato adottato si sarebbero potute evitare 2.5 milioni di richieste . Ad oggi, invece il 90% delle richieste di rimozione vengono spedite per contenuti già segnalati sul medesimo sito*.