DcP è consulente a supporto di Delta TV
Lo scorso aprile, il Tribunale di Torino ha finalmente depositato la sentenza sulla causa tra Delta TV e Google / YouTube (Sentenza n. 1928/2017), nella quale DcP ha ricoperto il ruolo di consulente tecnico di parte per la televisione piemontese .
La sentenza arriva dopo anni di battaglie legali e segue un provvedimento cautelare emesso nel 2014 che destò scalpore assegnando a YouTube un ruolo da hosting provider attivo (con relativa perdita di ogni esenzione di responsabilità sui contenuti pubblicati) e obbligandolo al “ Notice & Stay Down” (una volta segnalata in maniera circonstanziata con URL un’opera, la piattaforma aveva l’obbligo di impedire il caricamento futuro di quel contenuto anche senza ulteriori notifiche).
Con la sentenza 1928, Il Tribunale di Torino si è espresso sulle due questioni principali, entrando anche nel merito di ulteriori valutazioni tecniche e giuridiche sugli obblighi degli intermediari online:
1) Sulla posizione di hosting provider attivo, il Tribunale ha ribaltato la posizione espressa dal Giudice in occasione del provvedimento cautelare , non riconoscendo tale ruolo a YouTube. Secondo il Tribunale, l’indicizzazione dei contenuti, i suggerimenti forniti agli utenti e l’elaborazione di piani pubblicitari dedicati non pregiudicano la sostanziale neutralità del provider. Il Tribunale ha anche aggiunto, in maniera chiarissima, che tale neutralità decade nel momento in cui YouTube viene a conoscenza dell’illiceità di un video.
2) In merito al “Notice & Stay Down”, il Tribunale ha invece confermato quanto espresso nel cautelare, obbligando di fatto YouTube ad attivarsi per prevenire futuri caricamenti di contenuti già segnalati da un titolare di diritti.
Il Giudice chiarisce che la posizione di Google (rimozione solo su precisa richiesta con indicazione della singola URL per ogni video e intervento proattivo di prevenzione del caricamento tramite Content ID solo in caso di sottoscrizione di partnership con YouTube) non è sostenibile .
Il Tribunale afferma che YouTube deve utilizzare qualsiasi mezzo automatico e/o manuale per prevenire l’upload di contenuti non autorizzati già segnalati, a prescindere dalla sottoscrizione di qualsivoglia accordo: sistemi di autoregolamentazione e sistemi tecnologici di prevenzione adottati autonomamente dall’intermediario non possono in nessuna maniera prevalere su diritti sanciti per legge (in questo caso la norma sul diritto d’autore).
Il Giudice si esprime anche su aspetti tecnici della questione , identificando come inefficace il solo utilizzo del calcolo dell’hash (identificherebbe solo video informaticamente identici e non contenuti anche parziali) e risolvendo il problema del cosiddetto reference file utilizzato per la comparazione di contenuti al fine della prevenzione del caricamento: in assenza di partnership e, quindi, senza che il titolare dei diritti carichi il file in oggetto, è compito di YouTube creare il reference file utilizzando i video illecitamente caricati e segnalati.
Giova sottolineare che il Tribunale, ribaltando l’opinione comune e alcune decisioni precedenti, impone a Google, nel caso i sistemi attualmente in uso non siano in grado di rilevare tutte le violazioni, di attivarsi per implementare un sistema che sia realmente efficace e adeguato a fornire una completa protezione al titolare dei diritti.
Assolutamente di rilievo è, inoltre, l’obbligo di rimuovere i contenuti presenti sui server di YouTube e caricati anteriormente alla data della prima notifica di violazione.
Di particolare importanza sono le considerazioni del Tribunale in merito al dovere di diligenza in capo alla piattaforma (duty of care), previsto dalle norme.
Secondo il Giudice tale dovere deve essere inteso nella maniera più ampia possibile e cita alcuni esempi in proposito:
Va citato, infine, il diniego alla richiesta di Delta TV di obbligare YouTube ad intervenire anche sulla base dei titoli commerciali delle opere e di keywords.
Dal punto di vista della liquidazione del danno, il Giudice ha stabilito in via equitativa che Google debba corrispondere a Delta TV la somma di 250.000 euro .
Concludendo, la sentenza emessa dal Tribunale di Torino segna un momento storico: il passaggio dal notice & takedown al notice & staydown costituisce un punto fondamentale per riequilibrare il bilanciamento fra i doveri degli intermediari online e le richieste di tutela da parte dei titolari dei diritti.
Con questo sistema a regime sarebbe possibile compiere un passo decisivo verso una protezione più puntuale del copyright. Verrebbe, infatti, superato il limite più evidente delle procedure oggi adottate dalle piattaforme: la necessità di enormi sforzi per ottenere una protezione spesso tardiva e inefficace. Come evidenziato dal Global Music Report pubblicato nel 2016 da IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), il 94% delle diffide inviate dall’industria musicale si riferisce a contenuti già segnalati precedentemente , contenuti che con il notice & staydown non sarebbero più presenti.