Linkare a contenuti illeciti è ancora una violazione della norma sul DA
Nelle ultime settimane, si è molto discusso di una sentenza civile pronunciata dal Tribunale di Frosinone lo scorso febbraio. Sono stati diversi i giornali che hanno commentato il fatto titolando ad esempio: “Leciti i link ai siti con streaming di film” e prefigurando scenari apocalittici per i titolari dei diritti e nuovi paradisi per gli scaricatori seriali del Bel Paese.
Ovviamente lo scenario non è quello evocato dal titolo citato e il Tribunale nulla dice in merito alla presunta liceità del linking.
Cerchiamo di fare chiarezza sull’accaduto : tutto nasce dall’inibizione all’accesso richiesta nel 2014 per il sito Filmakerz.org, richiesta presentata nell’ambito di un’operazione penale volta al blocco di alcune decine di siti che consentivano lo streaming illegale di contenuti audio-video.
La sentenza di Frosinone non riguarda direttamente quell’operazione ma si pronuncia sulla richiesta presentata dall’amministratore del sito di sospendere le sanzioni amministrative irrogate sulla base dell’art 174 bis della legge sul diritto d’autore.
Nessun passaggio del provvedimento rimanda anche lontanamente alla possibilità che “linkare” a contenuti illeciti possa essere considerata un’attività lecita. Il Tribunale accoglie la richiesta e dispone l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento delle sanzione sulla base di una carenza del quadro probatorio. Secondo il Giudice, infatti, le prove documentali prodotte dalla Nucleo della Guardia di Finanza che aveva operato non erano sufficienti a dimostrare chiaramente il fine di lucro e “l’incremento patrimoniale” generato dai banner pubblicitari presenti sul sito. Giova ricordare che il capo di imputazione era il 171 ter comma 2 lett. A-bis, articolo che prevede solo la fattispecie del lucro.
In conclusione: a Frosinone spariscono le sanzioni ma rimane il reato.