Filmsenzalimiti.it | La sentenza sul caso e le responsabilità degli amministratori

È stata finalmente resa pubblica la sentenza sul caso “ filmsenzalimiti ” che a fine marzo del 2017 aveva visto il gestore dell’omonimo sito condannato per violazione del copyright dal Tribunale di Viterbo. L’attesa, particolarmente sentita vista la particolarità del caso, è stata ampiamente ripagata e la pronuncia del Giudice non ha deluso le aspettative.
Vale la pena, innanzitutto, di ripercorrere brevemente la vicenda, frutto della collaborazione fra FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale) e FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali):
- Gennaio 2013 : viene sequestrato il sito filmsenzalimiti.it; l’amministratore del sito viene denunciato e la GdF provvede al sequestro del materiale informatico.
- Marzo 2013 : la difesa ottiene il dissequestro del sito sostenendo che il sito funge da mero indicizzatore dei file, paragonandone la funzione a quella di un generico motore di ricerca.
- Maggio 2013 : grazie alle evidenze emerse dalle perizie sul materiale informatico, il sito viene nuovamente sottoposto a provvedimento di sequestro.
- Marzo 2017 : al termine del dibattimento, una volta analizzate le evidenze e ascoltati i consulenti tecnici, il Tribunale condanna l’amministratore del sito a 8 mesi di reclusione, 3.000 euro di multa e al risarcimento delle parti civili.
Per quale motivo tanta attesa per questa sentenza? La ragione è che il Giudice doveva valutare la responsabilità di un soggetto che linkava/embeddava sul suo sito contenuti illeciti ospitati su una piattaforma terza (in questo caso il social network russo VKontakte) senza apparentemente contribuire all’upload del materiale.
Su questo punto il Tribunale di Viterbo è stato estremamente chiaro: anche limitandosi al linking, l’ amministratore ha agito “secondo lo schema tipico del concorso di persone nel reato” e, smentendo la tesi della difesa, non ha agito come motore di ricerca neutrale ma operando di concerto con gli uploader, “con un’operazione illecita complessa” che si articolava in diverse fasi, tutte tese a massimizzare la visibilità delle opere caricate.
A latere della questione principale sulla quale si è espresso il Tribunale, occorre evidenziare altri punti estremamente interessanti contenuti nella sentenza:
- La figura dei consulenti tecnici/ausiliari di PG: la difesa aveva eccepito che la deposizione dei teste era da considerare nulla visto il loro coinvolgimento con le parti lese. Il Giudice ha chiarito con forza che non sussiste tale incompatibilità e che la Polizia Giudiziaria ha pienamente facoltà di utilizzare tecnici delle parti come ausiliari. Unico requisito necessario risulta ovviamente essere la buona fede e la correttezza nell’espletamento della funzione.
- Scopo di lucro: il giudice ha chiaramente identificato lo scopo di lucro nella vendita di spazi pubblicitari (banner).
- Da ultimo risulta particolarmente interessante un passaggio nascosto nelle more della sentenza: oltre alla pubblicazione dei contenuti, anche l’indicizzazione degli stessi, con l’obiettivo di renderne agevole la consultazione da parte degli utenti può essere considerata un meccanismo di partecipazione concorsuale.
Il precedente giuridico ottenuto segna un altro importante traguardo nella tutela dei contenuti online, chiarendo ulteriormente le responsabilità dell’attività svolta dagli amministratori dei portali pirata anche se i contenuti non sono ospitati direttamente su server in territorio italiano e anche se tali contenuti vengono immessi in rete da soggetti terzi.
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